Art. 1.
(Nuovi importi degli assegni di superinvalidità).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli assegni di superinvalidità in atto previsti dalla tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre, 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento.